Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo IV
Art. 123
In vigore dal 24 ago 1939
Per ottenere il rimborso del costo delle strutture per le installazioni di cui all', secondo comma, n. 2, della legge da parte del ministero della marina ovvero da parte del ministero delle comunicazioni a termini del secondo comma dell' della legge stessa, i proprietari debbono avanzare domanda al competente ministero, allegando ad essa:
a) certificato di collaudo dei lavori eseguiti rilasciato dall'autorità all'uopo delegata dall'ufficio di stato maggiore della Regia marina;
b) fattura della spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori.
L'ammontare della fattura di cui alla lettera b) del comma precedente non deve superare, in alcun caso, il prezzo determinato dall'ufficio di stato maggiore della Regia marina prima dell'esecuzione dei lavori.
Le domande e i documenti previsti nel presente articolo debbono essere redatti in due esemplari, di cui uno in carta bollata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-123