Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo V
Art. 103
In vigore dal 24 ago 1939
Previo consenso del ministero per gli scambi e per le valute, ai materiali importati temporaneamente e non scaricati, ossia sopravanzati nei lavori per i quali vennero importati, deve essere dato pronto esito, sia sdoganandoli pel consumo, sia destinandoli ad altri lavori con nuove bollette di importazione temporanea, sia immettendoli in deposito doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-103