Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo V

Art. 103

In vigore dal 24 ago 1939
Previo consenso del ministero per gli scambi e per le valute, ai materiali importati temporaneamente e non scaricati, ossia sopravanzati nei lavori per i quali vennero importati, deve essere dato pronto esito, sia sdoganandoli pel consumo, sia destinandoli ad altri lavori con nuove bollette di importazione temporanea, sia immettendoli in deposito doganale.
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Art. 103 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo