Art. 102
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo V

Art. 102

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In vigore dal 24 ago 1939
In base ai documenti di cui all' la dogana provvede allo scarico delle bollette d'importazione temporanea. Lo scarico è effettuato sul peso del materiale estero messo a posto, compreso il calo di lavorazione. Sui cascami e rottami provenienti dal detto materiale sarà riscosso il dazio ad essi proprio nella misura vigente il giorno della introduzione, ammenochè non vengano spediti sotto vincolo doganale a ferriere autorizzate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-102