Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Sez. III
Art. 93
In vigore dal 24 ago 1939
Nel caso di navi concorrenti al contributo di ammortamento, la prova in mare dell'apparato motore avrà la durata di ore sei durante le quali non sarà ammessa alcuna variazione dell'andatura dell'apparato motore.
La potenza sviluppata dall'apparato motore sarà quella che, indipendentemente dal numero dei giri, si rileverà dal diagramma della prova al banco per il consumo totale orario di combustibile C determinato come sopra è detto.
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