Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Sez. III

Art. 94

In vigore dal 24 ago 1939
Nel caso di navi concorrenti al contributo di miglioramento, la prova in mare dell'apparato motore avrà la durata di ore tre, durante le quali non sarà ammessa alcuna variazione dell'andatura dell'apparato motore. La potenza sarà ricavata come segue. In corrispondenza del numero di giri medio N mantenuto per tutta la prova dalla motrice si traccerà sul diagramma della prova al banco una curva interpolata fra quelle ottenute in detta prova. Il valore dell'ordinata del punto della curva interpolata in corrispondenza dell'ascissa C, valore del consumo totale orario di combustibile, dà la potenza sviluppata durante le tre ore di prova per la motrice considerata.
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Art. 94 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo