Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Sez. III

Art. 91

In vigore dal 24 ago 1939
Nel caso di navi concorrenti al contributo di miglioramento la prova al banco dell'apparato motore sarà costituita dal complesso di tre prove, ciascuna di durata non inferiore a 100 minuti primi, eseguite senza interruzione una di seguito all'altra. In ciascuna di queste prove il motore verrà fatto marciare ad una velocità diversa e per ogni velocità a potenza variabile a scelta del costruttore, in modo da ricavare, in definitiva, tre curve di potenza, ciascuna a velocità differente dalle altre. La terza prova sarà seguita, senza interruzione, da un successivo periodo di funzionamento di tanti minuti primi, alle condizioni di andamento a tutta forza, quanti occorrono per completare le quattro ore previste dalla legge. Durante le tre prove, essendo costante il numero dei giri, sarà variato il carico al freno, così da rilevare sviluppi di potenza in corrispondenza del solo consumo di combustibile. Il numero dei giri corrispondente a ciascuna prova sarà calcolato partendo dalle letture iniziali e finali del contagiri continuo, di cui ogni motore deve essere fornito. La potenza sviluppata sarà calcolata partendo dalle caratteristiche del freno e dal peso applicato ad esso. Il consumo, in peso, del combustibile sarà calcolato partendo dalla differenza di livello del medesimo nella cassa tarata, tenendo conto della densità e della temperatura, ovvero per pesatura diretta sulla bilancia. Per ogni andatura del motore sarà tracciata la curva corrispondente. Il grafico formato dalle tre curve tracciate come sopra è detto sarà allegato al verbale della prova al banco e costituirà il diagramma di detta prova. Da questo diagramma si ricaverà, secondo le norme dell', il consumo più economico dell'apparato motore da valere agli effetti della lettera c) dell'undicesimo comma dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-91

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