Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Sez. III

Art. 92

In vigore dal 24 ago 1939
Per la prova in mare le navi saranno dotate di una o più casse di rifornimento del combustibile debitamente tarate volumetricamente prima della prova in contraddittorio con il delegato dell'ufficio di vigilanza. Dalle casse tarate sarà prelevato il combustibile per i soli motori principali. I macchinari ausiliari azionati da motori indipendenti dovranno funzionare al regime corrispondente a quello della prova al banco. Negli apparati motori a due assi indipendenti il consumo rilevato nel complesso delle motrici va diviso fra queste proporzionalmente al numero di giri rilevato per ciascuna motrice. Negli apparati motori a tre o quattro assi indipendenti dovranno essere usate due casse tarate per i rilevamenti dei consumi: una per la coppia di motrici simmetriche e l'altra per l'altra coppia di motrici o per la motrice del terzo asse. Anche in questo caso, ove occorra, sarà suddiviso il consumo proporzionalmente al numero di giri di ciascuna motrice. Durante la prova in mare la combustione dovrà essere perfetta; i gas di scarico dovranno essere praticamente incolori. Si accerterà, inoltre, che il consumo di lubrificante sia praticamente uguale a quello riscontrato nella prova al banco ad uguale andatura. Nella prova in mare il numero dei giri della motrice non dovrà in ogni caso superare quello massimo raggiunto nella prova al banco. All'inizio ed alla fine della prova si rileverà il numero di giri al contagiri continuo di cui dovrà essere munita la motrice e si leggeranno i livelli della cassa del combustibile che eroga il combustibile liquido per la sola motrice; si rileverà, inoltre, la temperatura media della nafta durante l'erogazione. Si determineranno, in tal modo, il numero medio di giri N ottenuto durante la prova ed il corrispondente consumo di combustibile. A questo consumo si aggiungerà quello medio orario relativo al funzionamento dei macchinari ausiliari assunto per la prova al freno a un andamento corrispondente e si avrà il consumo totale orario medio C di combustibile durante la prova in mare. In un apparato motore a più motrici si determinerà, con le norme sopra esposte, il consumo C per ogni motrice. Quando sia giudicato possibile dal delegato dell'ufficio di vigilanza, si rileverà, durante la prova in mare, al solo scopo di controllare il buon funzionamento dell'apparato motore, con indicatori uguali a quelli che hanno servito nella prova al banco, un diagramma per ogni cilindro. Sarà in ogni caso obbligatorio il rilevamento della pressione massima. Tali diagrammi saranno allegati al verbale della prova in mare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-92

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Art. 92 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo