Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Sez. III

Art. 89

In vigore dal 24 ago 1939
La prova al banco degli apparati motori a combustione interna di cui all', sesto comma, deve essere eseguita sotto il controllo del delegato dell'ufficio di vigilanza e di essa va redatto verbale da allegare al verbale della prova in mare. Nella prova al banco saranno adottate sistemazioni analoghe, possibilmente, a quelle che si avranno a bordo, sia per quanto riguarda i macchinari ausiliari che devono esser in moto per il funzionamento del motore principale, sia per quanto riguarda lo scarico dei gas del motore dopo la combustione. Il combustibile da impiegare nella prova dovrà esser pressochè uguale a quello che sarà adoperato nella prova in mare, specialmente nelle caratteristiche seguenti: densità a 15° centigradi e potere calorifico superiore. Tali caratteristiche risulteranno da analisi eseguita in contraddittori con il delegato dell'ufficio di vigilanza o da certificato rilasciato da un ufficio di analisi riconosciuto. Nei motori che hanno apparecchi ausiliari a movimento indipendente, il consumo di questi apparecchi in moto durante la prova al banco va aggiunto al consumo per il funzionamento del motore principale. Se detti apparecchi ausiliari a movimento indipendente sono mossi da motori combustione, questi ultimi saranno fatti alimentare, possibilmente, dalla stessa cassa tarata che dà il combustibile a motore principale. Qualora, invece, detti apparecchi non siano azionati da motori a combustione, si faranno i rilievi dei dati di funzionamento per dedurne il consumo di combustibile corrispondente da aggiungere al consumo dell'apparato motore principale ed eventualmente all'altro dei meccanismi ausiliari mossi da motore a combustione. Dei rilievi e dei calcoli eseguiti si farà cenno nel verbale di prova. Analogamente e unicamente agli effetti dell'undicesimo comma, lettera c), dell' della legge, si farà il conteggio previsto dall' per la deduzione dal consumo del motore principale del consumo corrispondente agli ausiliari di scafi eventualmente azionati dal motore principale o all'energia termica eventualmente utilizzata. Quando nella prova al banco non sia possibile installare le caldaie per l'utilizzazione dei gas di scarico eventualmente previste nella sistemazione di bordo, il conteggio relativo si farà in base ai risultati delle prove a bordo ed in conseguenza dovrà essere fatta opportuna riserva nel verbale delle prove al banco. Per il controllo del consumo di combustibile si adopereranno casse di rifornimento preventivamente tarate in contraddittorio col delegato dell'ufficio di vigilanza, ovvero casse disposte sopra il piatto di una bilancia. Per il controllo della potenza si adopererà un freno dinamometrico, il quale dovrà essere preventivamente tarato in contraddittorio con il delegato dell'ufficio di vigilanza. Delle suddette operazioni di taratura dovrà essere fatto cenno nel verbale della prova al banco. Durante la prova al banco si faranno pure accertamenti sull'andamento e sull'entità della lubrificazione interna e si misurerà il relativo consumo complessivo di olio lubrificante. Del consumo di olio lubrificante si farà cenno nel verbale di prova. Durante la prova al banco la combustione dovrà essere perfetta ed i gas di scarico dovranno essere praticamente incolori. Nel verbale sarà indicata la quota sul livello del mare del banco di prova sul quale è stata eseguita la prova stessa. L'ufficio di vigilanza dovrà verificare l'esattezza di tale quota, ricorrendo, ove del caso, agli uffici competenti. Infine, quando ciò sia possibile a giudizio dell'ufficio di vigilanza ed al solo scopo di controllare il buon funzionamento del motore, per ogni prova e per ogni cilindro si rileveranno i diagrammi con gli indicatori. Tali diagrammi saranno allegati al verbale della prova al banco. Sarà in ogni caso obbligatorio il rilevamento della pressione massima. Nel caso di motori uguali di serie, costruiti, cioè, sullo stesso disegno e con gli stessi modelli, le prove al banco fatte per uno potranno, su richiesta degli interessati, valere per tutti, sempre che, a giudizio dell'ufficio di vigilanza, non vi siano motivi per ritenere che, per diversità di costruzione o di materiali o per qualsiasi altra causa, il funzionamento dei motori non sia praticamente identico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-89

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo