Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo III
Art. 142
In vigore dal 24 ago 1939
In base alla disposizione del primo comma dell' della legge, le merci, provenienti dall'estero e destinate alle costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, che possono beneficiare di detta disposizione debbono intendersi esenti dal pagamento dello speciale diritto di licenza istituito col R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito in legge con la legge 17 febbraio 1936, n. 334.
Tale diritto sarà depositato, o garantito da fideiussione, insieme con i diritti di confine e con la tassa di scambio gravanti sulle merci suddette, e sarà dovuto per i materiali sopravanzati nei lavori.
L'esenzione di cui al presente articolo deve essere chiesta dagli interessati con domanda diretta al ministero delle comunicazioni e presentata, per l'ulteriore corso, in tre esemplari, di cui uno in carta bollata, all'ufficio di porto nella cui giurisdizione si effettuano i lavori di costruzione, riparazione, modificazione e trasformazione cui la fornitura è destinata. L'ufficio di porto la trasmetterà al ministero delle comunicazioni direttamente, se sia capitaneria di porto, e per il tramite della capitaneria di porto da cui dipende, se sia ufficio circondariale marittimo.
La domanda deve specificare l'oggetto, l'importo e la provenienza della fornitura indicando, altresì, se essa comprende materiali, macchinari, ecc. concorrenti al beneficio dell'importazione in franchigia, i lavori di costruzione, riparazione, modificazione o trasformazione cui la fornitura è destinata, il luogo in cui i lavori stessi debbono eseguirsi e la dogana competente.
Il ministero delle comunicazioni, sentito quello delle finanze, emette il provvedimento di ammissione o meno all'esenzione di cui trattasi, dandone partecipazione alla capitaneria che la fa pervenire direttamente o per il tramite del competente ufficio circondariale marittimo, secondo i casi, agli interessati, all'ufficio di vigilanza ed alla dogana competenti, rimettendo, altresì, a ciascuno di essi una copia autenticata della domanda.
Agli effetti dell'accertamento dei diritti di licenza dovuti sui materiali, macchinari, ecc. sopravanzati o non utilizzati nei lavori, tutti i materiali, macchinari, ecc. introdotti a termini del presente articolo devono essere tenuti in evidenza nei registri di cui agli .
L'esenzione non compete ai combustibili ed ai lubrificanti occorrenti per le prove a terra dei motori per applicazioni navali e neppure agli oggetti di semplice dotazione o ricambio, le cui forniture non siano conseguenza di contratti aventi per oggetto lavori per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali.
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