Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo V

Art. 146

In vigore dal 24 ago 1939
Il cantiere o lo stabilimento a cui le spedizioni sono destinate dovrà, entro il giorno 15 di ogni mese, segnalare all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, elencate su apposito modulo, le spedizioni ricevute nel mese precedente e aventi titolo, a norma dell', all'applicazione della tariffa di esportazione. Gli elenchi mensili dovranno essere compilati separatamente per ciascuna costruzione, riparazione, modificazione o trasformazione, e dovranno avere riferimento alle rispettive dichiarazioni di cui al capo II della parte II. Ad ogni elenco dovranno essere allegati i bollettini di consegna delle spedizioni compresevi e un certificato dell'ufficio di vigilanza attestante che le spedizioni elencate hanno titolo, per qualità di merce e per destinazione, a norma dell', all'applicazione della tariffa ferroviaria di esportazione, salvo il disposto dell'.
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Art. 146 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo