Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte VIII

Art. 150

In vigore dal 24 ago 1939
A cura del ministero delle comunicazioni saranno comunicate al Registro italiano navale le ammissioni ai benefici previsti dagli della legge agli effetti dell'applicazione dell' della legge medesima. Spetta al Registro predetto di verificare che le navi mercantili, le draghe e i rimorchiatori pontati che abbiano goduto dei benefici di cui sopra adempiano all'obbligo di conservare l'iscrizione alla più alta classe di detto istituto - ovvero, nel caso previsto dal primo comma, n. 4), dell', a quello di conservare il certificato di navigabilità - per il prescritto periodo di 5 anni, e di notificare al ministero delle comunicazioni, nel termine più breve e ad ogni modo entro tre mesi, le avvenute infrazioni a tale obbligo, nonché i casi in cui gli accertamenti non abbiano dato risultati favorevoli. I proprietari delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati che abbiano perduto l'iscrizione alla più alta classe ovvero, nel caso previsto dal primo comma, n. 4), dell', non conservino il certificato di navigabilità, saranno esclusi, a partire dalla data di tale perdita, dal godimento del contributo d'interesse e dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile.
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Art. 150 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo