Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte VIII

Art. 153

In vigore dal 24 ago 1939
Il ministero della marina ha facoltà di procedere a periodiche e saltuarie ispezioni, a mezzo di suo personale, intese ad accertare il buono stato di efficienza e di conservazione delle sistemazioni di cui al secondo comma, nn. 2, 3 e 4, dell' della legge e il rispetto degli obblighi di cui all' del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1936, n. 147, richiamato nell'ultimo comma del medesimo . Qualora in tali ispezioni fossero riscontrate deficienze, il proprietario dovrà provvedere ad eliminarle entro il termine che sarà stabilito dall'ufficio di stato maggiore della Regia marina, indipendentemente dalle disposizioni penali previste dal citato R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836.
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Art. 153 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo