Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IX

Art. 157

In vigore dal 24 ago 1939
Qualora il Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, in base alla facoltà conferitagli dall' della legge, creda di accogliere, in tutto o in parte, la domanda di cui al precedente articolo, i nuovi benefici previsti dalla legge saranno attribuiti, entro i limiti della intervenuta ammissione, a coloro che vi abbiano diritto a termini della legge stessa, a meno che dagli interessati non venga richiesta una diversa attribuzione in base ad atti legalmente stipulati, registrati e notificati o portati a conoscenza dell'amministrazione. Le prove e gli accertamenti eseguiti agli effetti delle disposizioni indicate nel primo comma dell' della legge saranno ritenuti validi salvo che il Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessario integrarli secondo le norme che stabilirà volta per volta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-157

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 157 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo