Art. 157
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IX

Art. 157

157 / 161
In vigore dal 24 ago 1939
Qualora il Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, in base alla facoltà conferitagli dall' della legge, creda di accogliere, in tutto o in parte, la domanda di cui al precedente articolo, i nuovi benefici previsti dalla legge saranno attribuiti, entro i limiti della intervenuta ammissione, a coloro che vi abbiano diritto a termini della legge stessa, a meno che dagli interessati non venga richiesta una diversa attribuzione in base ad atti legalmente stipulati, registrati e notificati o portati a conoscenza dell'amministrazione. Le prove e gli accertamenti eseguiti agli effetti delle disposizioni indicate nel primo comma dell' della legge saranno ritenuti validi salvo che il Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessario integrarli secondo le norme che stabilirà volta per volta.
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