Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IX

Art. 160

In vigore dal 24 ago 1939
Trascorso un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento, la facoltà di opzione non potrà più essere esercitata.
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Art. 160 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo