Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IX

Art. 160

In vigore dal 24 ago 1939
Trascorso un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento, la facoltà di opzione non potrà più essere esercitata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-160

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo