Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IX

Art. 156

In vigore dal 24 ago 1939
Nei casi previsti dall', primo comma, della legge, ove i proprietari, risultanti dalla dichiarazione resa a termini dell' del codice per la marina mercantile o da successivi trapassi di proprietà, e i costruttori, risultanti dalle relative dichiarazioni di costruzione, intendano valersi della facoltà d'opzione, di cui al secondo comma del sopra citato della legge, debbono avanzare, congiuntamente, la relativa domanda, in due esemplari, di cui uno in carta bollata, al ministero delle comunicazioni e fornire gli elementi occorrenti per la determinazione dei nuovi impegni finanziari da assumere in sostituzione di quelli precedenti. A corredo della domanda debbono essere allegati, in due esemplari, di cui uno in carta bollata: a) per gli scafi, certificato del competente ufficio di porto attestante che alla data di entrata in vigore della legge lo scafo non era stato ancora varato; b) per gli apparati motori completi, per i complessi costitutivi di apparato motore e per gli apparecchi ausiliari di bordo, certificato dell'ufficio di vigilanza attestante che alla data di entrata in vigore della legge i detti macchinari erano ancora in costruzione.
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Art. 156 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo