Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte IX
Art. 159
In vigore dal 24 ago 1939
Ove insorgessero, per qualsiasi motivo, contestazioni tra le parti interessate circa la spettanza o la ripartizione dei benefici previsti dalla legge, l'ammontare complessivo di essi sarà depositato, per conto di chi spetti, presso la Cassa depositi e prestiti.
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