Art. 159
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IX

Art. 159

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In vigore dal 24 ago 1939
Ove insorgessero, per qualsiasi motivo, contestazioni tra le parti interessate circa la spettanza o la ripartizione dei benefici previsti dalla legge, l'ammontare complessivo di essi sarà depositato, per conto di chi spetti, presso la Cassa depositi e prestiti.
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