Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IX

Art. 158

In vigore dal 24 ago 1939
Ove la domanda di opzione non venga congiuntamente avanzata da tutti coloro che vi sono tenuti a termini dell' ma solo da alcuni di essi, il Ministro per le comunicazioni potrà ugualmente consentire l'opzione. In tal caso, però, i contributi d'ammortamento o di miglioramento saranno ripartiti fra i costruttori e i proprietari in modo che ai primi venga attribuita una parte di detti contributi equivalente all'ammontare dei compensi di costruzione a cui avrebbero avuto diritto in base alle disposizioni delle precedenti leggi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-158

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 158 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo