Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Parte IX
Art. 158
In vigore dal 24 ago 1939
Ove la domanda di opzione non venga congiuntamente avanzata da tutti coloro che vi sono tenuti a termini dell' ma solo da alcuni di essi, il Ministro per le comunicazioni potrà ugualmente consentire l'opzione. In tal caso, però, i contributi d'ammortamento o di miglioramento saranno ripartiti fra i costruttori e i proprietari in modo che ai primi venga attribuita una parte di detti contributi equivalente all'ammontare dei compensi di costruzione a cui avrebbero avuto diritto in base alle disposizioni delle precedenti leggi.
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