Art. 158
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Parte IX

Art. 158

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In vigore dal 24 ago 1939
Ove la domanda di opzione non venga congiuntamente avanzata da tutti coloro che vi sono tenuti a termini dell' ma solo da alcuni di essi, il Ministro per le comunicazioni potrà ugualmente consentire l'opzione. In tal caso, però, i contributi d'ammortamento o di miglioramento saranno ripartiti fra i costruttori e i proprietari in modo che ai primi venga attribuita una parte di detti contributi equivalente all'ammontare dei compensi di costruzione a cui avrebbero avuto diritto in base alle disposizioni delle precedenti leggi.
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