Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo IV

Art. 143

In vigore dal 24 ago 1939
Per ottenere l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di cui all' della legge, i proprietari o gli armatori inoltreranno domanda al ministero delle comunicazioni, corredandola dei documenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), n) ed o) dell'. I documenti che debbano essere rilasciati da uno stesso ufficio potranno essere riuniti in un solo atto. I documenti di cui al primo comma del presente articolo potranno essere omessi se siano stati già presentati dal proprietario a corredo della domanda di liquidazione del contributo di ammortamento. L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sarà concessa con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.
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Art. 143 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo