Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 139

In vigore dal 24 ago 1939
Per potere usufruire, per le prove in mare, della franchigia concessa dalla legge, debbono essere adoperati combustibili liquidi e lubrificanti esteri oppure nazionali schiavi di tassa di vendita. Tali prodotti saranno imbarcati: a) con bollette di lasciapassare merci estere, su dichiarazione scritta, se trattisi di prodotti esteri; b) con bolletta modello A-55 se trattisi di prodotti nazionali schiavi di tassa di vendita. In ambedue i casi le navi e i galleggianti saranno muniti di apposito manifesto provvisorio per iscrivervi i quantitativi di combustibili liquidi e di lubrificanti imbarcati; e l'integrità del carico, accertato esattamente dalla dogana al momento dello imbarco, verrà assicurata con piombo o con altro congegno di chiusura da applicare alle valvole di immissione e di estrazione dei serbatoi.
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