Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 137

In vigore dal 24 ago 1939
La dogana, presa in esame la domanda di cui all' e confrontatala con gli elementi in suo possesso, procede alla liquidazione dei quantitativi di combustibile liquido e di lubrificante che si presumono consumati nelle prove beneficiate, alla condizione, però, che gli apparati motori risultino installati a bordo e che i verbali di cui al terzultimo comma dell' siano stati approvati dal ministero delle finanze. Di tale liquidazione viene redatto verbale in contraddittorio con la ditta fabbricante.
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