Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 132

In vigore dal 24 ago 1939
Le ditte che intendono fruire delle agevolazioni fiscali previste dagli , lettera e), 11, primo comma, lettera c) e 12, secondo comma, della legge dovranno farne domanda - in due esemplari, di cui uno redatto in carta bollata - al ministero delle finanze per il tramite di quello delle comunicazioni, corredandola del certificato dell'ufficio provinciale delle corporazioni, il quale attesti che la richiedente produce motori per applicazioni navali. In tale domanda dovranno indicarsi: a) cognome, nome, paternità e domicilio del costruttore ovvero denominazione e sede della ditta o società costruttrice dei motori per i quali si chiedono le agevolazioni; b) luogo e stabilimento in cui si esegue la costruzione; c) tipo dei motori per applicazioni navali che s'intende di costruire e loro caratteristiche essenziali; d) qualità e quantità del combustibile liquido e del lubrificante che si presume di consumare nelle prove di ciascun tipo di motore; e) dogana presso la quale avranno luogo le operazioni d'importazione in franchigia di dazio e in esenzione da tassa di vendita dei quantitativi di combustibile liquido e di lubrificante corrispondenti al consumo di prodotti nazionalizzati accertato nelle prove dei motori.
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Art. 132 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo