Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 133
In vigore dal 24 ago 1939
Riconosciuta la regolarità della domanda ed accertato che la ditta si trovi nelle condizioni prescritte per poter fruire dell'agevolezza, il ministero delle finanze ne dà avviso alla dogana che ha giurisdizione sulla fabbrica, per l'espletamento dei compiti previsti dai successivi articoli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-133