Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 138
In vigore dal 24 ago 1939
Accertato il diritto della ditta costruttrice con le modalità di cui all', la dogana rilascia un buono di esenzione su speciale modello che sarà fornito dalla ditta stessa e dal quale dovranno risultare:
a) la data alla quale le prove ammesse al beneficio fiscale si riferiscono;
b) la fabbrica, il numero e la specie dei motori assoggettati alle prove e collocati a bordo;
c) la quantità e la qualità dei combustibili liquidi e la quantità dei lubrificanti che si debbono mettere a calcolo, con la indicazione, pei residui della distillazione degli olii minerali, della loro densità;
d) l'importo complessivo dei relativi diritti di confine (dazio e tassa di vendita).
Il buono dà diritto ad introdurre in consumo, in esenzione da tassa di vendita, un equivalente quantitativo del medesimo prodotto in esso buono descritto, se per le prove è stato adoperato olio minerale di produzione nazionale; oppure ad importare detto quantitativo in franchigia da dazio e da tassa di vendita, se per le prove è stato adoperato olio minerale nazionalizzato.
In quest'ultimo caso, però, occorre che sia documentata, mediante la presentazione della bolletta di sdoganamento (a tergo della quale dovranno essere segnati a scarico i quantitativi volta a volta ammessi al beneficio), la importazione di olio minerale della stessa qualità precedentemente effettuata, dall'estero o da un deposito doganale, direttamente dalla ditta costruttrice.
Il buono può essere girato a favore del fornitore del combustibile liquido e del lubrificante, ma non è ammessa che una sola girata.
Esso sarà ritirato dall'ufficio competente a provvedere allo svincolo di tale prodotto, a giustificazione dell'esenzione.
Storico versioni
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