Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 130
In vigore dal 24 ago 1939
Agli effetti degli , lettera e), 11, primo comma, lettera e), e 12, secondo comma, della legge, possono essere ammessi alla franchigia del dazio e alla esenzione dalla tassa di vendita i combustibili liquidi e gli oli minerali lubrificanti occorrenti per le prove, a terra e in mare territoriale, dei motori per applicazioni navali.
I combustibili liquidi e i lubrificanti occorrenti per le prove anzidette sono quelli che vengono effettivamente consumati e che, dopo le prove, non sono più riutilizzabili.
Del lubrificante adoperato nelle prove si presumerà che il 50% sia sempre riutilizzabile.
Sono esclusi da ogni beneficio i combustibili liquidi e i lubrificanti comunque usati durante il ciclo di fabbricazione dei motori.
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