Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 137
53 / 161In vigore dal 24 ago 1939
La dogana, presa in esame la domanda di cui all' e confrontatala con gli elementi in suo possesso, procede alla liquidazione dei quantitativi di combustibile liquido e di lubrificante che si presumono consumati nelle prove beneficiate, alla condizione, però, che gli apparati motori risultino installati a bordo e che i verbali di cui al terzultimo comma dell' siano stati approvati dal ministero delle finanze.
Di tale liquidazione viene redatto verbale in contraddittorio con la ditta fabbricante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-137