Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 140

In vigore dal 24 ago 1939
Alle prove da eseguirsi in mare, nelle acque territoriali, intervengono un funzionario della dogana ed un graduato della guardia di finanza, i quali, proceduto all'apertura dei serbatoi, accertano il consumo del combustibile liquido e del lubrificante durante le singole prove, redigendo verbale in contraddittorio con la ditta interessata. In base alle risultanze di tale verbale sarà dato scarico totale o parziale al manifesto provvisorio, apponendovi opportune attestazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-140

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Art. 140 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo