Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 140
56 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Alle prove da eseguirsi in mare, nelle acque territoriali, intervengono un funzionario della dogana ed un graduato della guardia di finanza, i quali, proceduto all'apertura dei serbatoi, accertano il consumo del combustibile liquido e del lubrificante durante le singole prove, redigendo verbale in contraddittorio con la ditta interessata.
In base alle risultanze di tale verbale sarà dato scarico totale o parziale al manifesto provvisorio, apponendovi opportune attestazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-140