Art. 140
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 140

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In vigore dal 24 ago 1939
Alle prove da eseguirsi in mare, nelle acque territoriali, intervengono un funzionario della dogana ed un graduato della guardia di finanza, i quali, proceduto all'apertura dei serbatoi, accertano il consumo del combustibile liquido e del lubrificante durante le singole prove, redigendo verbale in contraddittorio con la ditta interessata. In base alle risultanze di tale verbale sarà dato scarico totale o parziale al manifesto provvisorio, apponendovi opportune attestazioni.
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