Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 139
55 / 161In vigore dal 24 ago 1939
Per potere usufruire, per le prove in mare, della franchigia concessa dalla legge, debbono essere adoperati combustibili liquidi e lubrificanti esteri oppure nazionali schiavi di tassa di vendita.
Tali prodotti saranno imbarcati:
a) con bollette di lasciapassare merci estere, su dichiarazione scritta, se trattisi di prodotti esteri;
b) con bolletta modello A-55 se trattisi di prodotti nazionali schiavi di tassa di vendita.
In ambedue i casi le navi e i galleggianti saranno muniti di apposito manifesto provvisorio per iscrivervi i quantitativi di combustibili liquidi e di lubrificanti imbarcati; e l'integrità del carico, accertato esattamente dalla dogana al momento dello imbarco, verrà assicurata con piombo o con altro congegno di chiusura da applicare alle valvole di immissione e di estrazione dei serbatoi.
Storico versioni
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