Art. 139
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 139

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In vigore dal 24 ago 1939
Per potere usufruire, per le prove in mare, della franchigia concessa dalla legge, debbono essere adoperati combustibili liquidi e lubrificanti esteri oppure nazionali schiavi di tassa di vendita. Tali prodotti saranno imbarcati: a) con bollette di lasciapassare merci estere, su dichiarazione scritta, se trattisi di prodotti esteri; b) con bolletta modello A-55 se trattisi di prodotti nazionali schiavi di tassa di vendita. In ambedue i casi le navi e i galleggianti saranno muniti di apposito manifesto provvisorio per iscrivervi i quantitativi di combustibili liquidi e di lubrificanti imbarcati; e l'integrità del carico, accertato esattamente dalla dogana al momento dello imbarco, verrà assicurata con piombo o con altro congegno di chiusura da applicare alle valvole di immissione e di estrazione dei serbatoi.
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