Art. 142
Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo III

Art. 142

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In vigore dal 24 ago 1939
In base alla disposizione del primo comma dell' della legge, le merci, provenienti dall'estero e destinate alle costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, che possono beneficiare di detta disposizione debbono intendersi esenti dal pagamento dello speciale diritto di licenza istituito col R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito in legge con la legge 17 febbraio 1936, n. 334. Tale diritto sarà depositato, o garantito da fideiussione, insieme con i diritti di confine e con la tassa di scambio gravanti sulle merci suddette, e sarà dovuto per i materiali sopravanzati nei lavori. L'esenzione di cui al presente articolo deve essere chiesta dagli interessati con domanda diretta al ministero delle comunicazioni e presentata, per l'ulteriore corso, in tre esemplari, di cui uno in carta bollata, all'ufficio di porto nella cui giurisdizione si effettuano i lavori di costruzione, riparazione, modificazione e trasformazione cui la fornitura è destinata. L'ufficio di porto la trasmetterà al ministero delle comunicazioni direttamente, se sia capitaneria di porto, e per il tramite della capitaneria di porto da cui dipende, se sia ufficio circondariale marittimo. La domanda deve specificare l'oggetto, l'importo e la provenienza della fornitura indicando, altresì, se essa comprende materiali, macchinari, ecc. concorrenti al beneficio dell'importazione in franchigia, i lavori di costruzione, riparazione, modificazione o trasformazione cui la fornitura è destinata, il luogo in cui i lavori stessi debbono eseguirsi e la dogana competente. Il ministero delle comunicazioni, sentito quello delle finanze, emette il provvedimento di ammissione o meno all'esenzione di cui trattasi, dandone partecipazione alla capitaneria che la fa pervenire direttamente o per il tramite del competente ufficio circondariale marittimo, secondo i casi, agli interessati, all'ufficio di vigilanza ed alla dogana competenti, rimettendo, altresì, a ciascuno di essi una copia autenticata della domanda. Agli effetti dell'accertamento dei diritti di licenza dovuti sui materiali, macchinari, ecc. sopravanzati o non utilizzati nei lavori, tutti i materiali, macchinari, ecc. introdotti a termini del presente articolo devono essere tenuti in evidenza nei registri di cui agli . L'esenzione non compete ai combustibili ed ai lubrificanti occorrenti per le prove a terra dei motori per applicazioni navali e neppure agli oggetti di semplice dotazione o ricambio, le cui forniture non siano conseguenza di contratti aventi per oggetto lavori per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali.
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