Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo II

Art. 8

In vigore dal 9 nov 1938
Le infermerie devono avere sale di degenza, e adatti servizi generali riconosciuti idonei dall'Autorità sanitaria provinciale. Devono, altresì, avere idoneo ambiente per la temporanea, osservazione di malati sospetti contagiosi. I convalescenziari e gli istituti per cronici, oltre ai requisiti sopraindicati, devono avere sale di ricreazione, nonché refettori coperti e possibilmente anche all'aperto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-8

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