Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Capo II
Art. 8
In vigore dal 9 nov 1938
Le infermerie devono avere sale di degenza, e adatti servizi generali riconosciuti idonei dall'Autorità sanitaria provinciale.
Devono, altresì, avere idoneo ambiente per la temporanea, osservazione di malati sospetti contagiosi.
I convalescenziari e gli istituti per cronici, oltre ai requisiti sopraindicati, devono avere sale di ricreazione, nonché refettori coperti e possibilmente anche all'aperto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-8