Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo I

Art. 6

In vigore dal 9 nov 1938
Gli ospedali si suddividono in tre categorie: La 1ª categoria comprende: a) ospedali con una media giornaliera di oltre 600 degenze e che siano costituiti da reparti separati per malati di medicina e di chirurgia con distinte divisioni almeno per le specialità di ostetricia e ginecologia, di pediatria, di oculistica, di otorinolaringoiatria, di dermosifilopatia, di urologia, di ortopedia e traumatologia, salvo che a dette specialità non provvedano istituzioni locali. Devono, inoltre, comprendere sezioni speciali per l'osservazione e per l'isolamento di malati contagiosi o sospetti, un istituto o gabinetto di radiologia e di cure fisiche, uno di anatomia patologica, un laboratorio di chimica biologica, di microbiologia e di microscopia. Devono avere locali adatti per la Scuola convitto infermiere e possibilmente una farmacia propria; b) ospedali specializzati con una media giornaliera di oltre 200 degenze. La 2ª categoria comprende: a) ospedali con una media giornaliera di degenze da oltre 200 sino a 600, nonché almeno uno di quelli dei Capoluoghi di provincia anche se con numero di degenze inferiore a 200, purchè abbiano reparti di medicina, di chirurgia ed almeno una sezione per le più importanti specialità sopraindicate, oltre gli idonei servizi generali e sempre che nel capoluogo medesimo non esista altro ospedale che abbia i requisiti normali per essere assegnato alla 1ª o 2ª categoria; b) ospedali specializzati con una media giornaliera di degenze da oltre 100 sino a 200. La 3ª categoria comprende: a) ospedali con una media giornaliera di degenze da 30 a 200, che abbiano un idoneo reparto operatorio e separate sale di degenza per infermi di medicina e di chirurgia, nonché di partorienti e di bambini; b) ospedali specializzati con una media giornaliera di degenze da 30 a 100. Quando trattasi di ente ospedaliero che amministri più ospedali nello stesso Comune e quando il carattere di questi lo consenta, si può tenere conto, per la classifica di ciascun ospedale, del numero complessivo dei reparti e delle degenze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-6

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Art. 6 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo