Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo I

Art. 5

In vigore dal 9 nov 1938
Ogni divisione deve comprendere non meno di 60 e non più di 120 posti-letto ed essere diretta da un primario, coadiuvato da uno o più aiuti ed assistenti. Le divisioni degli ospedali specializzati devono comprendere di regola non meno di due sezioni con 15 posti letto ognuna, e non più di 90 posti letto. Negli ospedali generali, quando il reparto specializzato è costituito da una sola sezione, il numero dei posti letto può essere anche di 15. Detta sezione può essere aggregata ad altra sezione o divisione affine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-5

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