Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 9 nov 1938
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari
e del personale sanitario degli ospedali
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Gli Istituti di cura dipendenti da Provincie, da Comuni e da altri enti, agli effetti delle presenti norme, sono distinti in ospedali ed infermerie.
Sotto la denominazione di ente ospedaliero o di amministrazione ospedaliera s'intendono compresi, agli effetti delle presenti norme, tutti gli enti pubblici e tutte le amministrazioni da cui dipendono ospedali, qualunque sia l'ordinamento di detti enti, e qualunque sia l'ambito territoriale nel quale essi operano.
Gli istituti di cura per malattie mentali sono regolati da speciali disposizioni.
Gli istituti a carattere scientifico sono regolati dai propri statuti organici. Il riconoscimento di tale carattere agli istituti medesimi, è fatto dal Ministro per l'interno sentito quello per l'educazione nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-1