Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Capo I
Art. 4
In vigore dal 9 nov 1938
Gli ospedali sono costituiti da sezioni, divisioni e reparti.
La sezione rappresenta l'unità funzionale dell'ospedale.
Essa deve di regola, e salvo quanto disposto nel successivo per le cure specializzate, comprendere 30 letti, ed avere normalmente un proprio insieme organico di servizi e di personale per l'assistenza immediata dei malati.
Due o più sezioni costituiscono la divisione, che rappresenta l'unità fondamentale ospedaliera, avente un proprio e completo servizio assistenziale sanitario ed infermieristico.
Il reparto rappresenta il settore dell'ospedale dove si eseguono determinate e specifiche cure. Esso è costituito da una o più divisioni.
I reparti di ostetricia e ginecologia, di pediatria e di altre specialità possono anche essere costituiti da una sola sezione.
Storico versioni
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