Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Capo II
Art. 7
In vigore dal 9 nov 1938
Le infermerie sono istituti che accolgono malati che non hanno bisogno di cure specializzate e di interventi chirurgici di particolare importanza.
Le infermerie si distinguono in:
a) infermerie per malati acuti;
b) infermerie per convalescenti (convalescenziari);
c) infermerie per malati cronici (cronicari).
Le dette infermerie, quando siano nello stesso Comune e dipendano da un solo ente, possono essere riunite, in modo da costituire distinti reparti di un solo stabilimento.
Le infermerie dipendenti da diversi enti possono essere riunite in consorzio così come gli ospedali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-7