Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo IV

Art. 12

In vigore dal 9 nov 1938
I dispensari per i malati venerei e le sale di cura per malati venerei devono soddisfare alle norme in vigore per la profilassi delle malattie veneree.
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Art. 12 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo