Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliTitolo IICapo I

Art. 16

In vigore dal 9 nov 1938
Il posto di soprintendente sanitario può essere istituito anche per gruppi di ospedali di una provincia ed anche per ospedali di più provincie o di tutto il Regno, quando trattisi di istituti gestiti da un unico ente nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-16

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