Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Titolo II›Capo I
Art. 18
In vigore dal 17 feb 1960
I sanitari, fatta eccezione per gli aiuti, gli assistenti, la ostetrica capo e le ostetriche, acquistano la stabilità dopo un biennio di prova, trascorso il quale l'amministrazione ospedaliera, entro il termine massimo di sei mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. La deliberazione di dimissione deve essere motivata genericamente.
I sanitari che hanno acquistata la stabilità rimangono in carica fino al raggiungimento del 65° anno di età. Le ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato di quiescenza al raggiungimento del 60° anno di età.
Tutti i sanitari possono essere dimessi prima dei termini suindicati per constatata inabilità fisica o per incapacità professionale o per soppressione di posti o per qualunque altra causa prevista negli ordinamenti dell'ente ospedaliero.
Note all'articolo
- La L. 20 febbraio 1956, n. 68 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i sanitari ospedalieri che hanno raggiunto la stabilita' e che erano in servizio di ruolo in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto regio decreto, sono collocati in riposo quando, oltre i 65 anni di eta', hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di eta', qualunque sia la durata del servizio prestato".
- La L. 30 dicembre 1959, n. 1231 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo precedente e' valida anche per le ostetriche capo di ruolo degli ospedali eventualmente collocate a riposo nel corso dell'anno 1959".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-18