Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 2

Art. 22

In vigore dal 9 nov 1938
Il direttore sanitario cura il buon governo dell'ospedale, nei riguardi igienico-sanitari, ed ha le seguenti attribuzioni: a) interviene alle deliberazioni dell'amministrazione dell'ospedale, quando non esista il soprintendente o ne sia vacante il posto, con voto consultivo, del quale deve tenersi nota nel verbale dell'adunanza; b) redige e sottopone all'amministrazione le norme interne per l'ordinamento dei servizi tecnico-sanitari, in relazione alla destinazione del personale ed agli orari e turni di servizio; c) ha l'alta sorveglianza sul personale sanitario e di assistenza immediata e ausiliaria; d) stabilisce, in rapporto alle esigenze di servizio, i turni di riposo settimanale ed i congedi del persona le sanitario e del personale di assistenza, dandone comunicazione all'amministrazione; e) propone all'amministrazione i provvedimenti per le eventuali sostituzioni temporanee del personale di cura e di assistenza e per la nomina del personale di assistenza; f) comunica all'amministrazione le variazioni relative al personale sanitario, che devono essere annotate nei rispettivi stati di servizio; g) esprime con relazione motivata il proprio parere sulle eventuali conferme e sugli incarichi dei sanitari e del personale di assistenza e sui provvedimenti che a loro favore o a loro carico deve prendere l'amministrazione: h) esamina i rapporti dei sanitari e li trasmette all'amministrazione con le proprie osservazioni; i) convoca, almeno una volta ogni tre mesi, i primari ed il direttore di farmacia ed i capi di laboratorio, perché riferiscano sul servizio loro affidato, e cura che di queste riunioni venga redatto relativo verbale da trasmettersi all'amministrazione; l) favorisce le attività culturali e scientifiche del personale sanitario e dirige la biblioteca; m) raccoglie e coordina i dati statistici e scientifici ospedalieri e ne presenta annualmente relazione all'amministrazione; n) propone la scelta e l'acquisto di qualsiasi genere od apparecchio di uso sanitario, nonché l'arredamento ed il corredo dei reparti ospedalieri e controlla qualsiasi altra provvista necessaria alla gestione ospedaliera; o) vigila sull'applicazione delle diarie e tariffe, di cui agli e seguenti; p) riferisce all'amministrazione, anche se occorra, con rapporti scritti, sull'andamento dell'ospedale e dei singoli reparti; q) vigila sull'andamento disciplinare del personale ospedaliero di cui alla lettera c) e prende i provvedimenti adeguati di sua competenza; vigila sull'andamento igienico di tutti i servizi ospedalieri con speciale riguardo alla profilassi delle malattie infettive; informa il medico provinciale e l'ufficiale sanitario di tutto ciò che può interessare la tutela della salute pubblica e cura la sollecita trasmissione all'ufficiale sanitario medesimo delle denunzie dei casi di malattie infettive diagnosticate, accertate o sospette, riscontrate negli ambulatori e nei malati accolti nell'ospedale, nonché di tutte le altre denunzie prescritte dalle vigenti disposizioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-22

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Art. 22 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo