Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 5
Art. 25
In vigore dal 9 nov 1938
Gli aiuti sono distinti in aiuti medici, aiuti chirurghi e aiuti di specialità.
Tra gli aiuti di specialità sono compresi gli addetti agli istituti o gabinetti speciali.
L'aiuto coadiuva il primario nel disimpegno delle sue mansioni, anche per quanto riguarda la vigilanza igienica e disciplinare, lo coadiuva nel servizio di ambulatorio e lo sostituisce nelle assenze come in qualsiasi forma di intervento in confronto dei ricoverati, quando ciò viene a lui deferito dal primario dal quale dipende.
L'aiuto e nominato per un quadriennio e può essere riconfermato per un periodo di tempo non superiore ad un altro quadriennio, previa autorizzazione del Prefetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-25