Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 5

Art. 26

In vigore dal 9 nov 1938
Gli assistenti sono distinti in assistenti medico-chirurghi ed assistenti di specialità. Essi sono direttamente alle dipendenze del primario e dell'aiuto, per tutto quanto concerne il servizio di reparto. L'assistente è nominato per un biennio e può essere riconfermato per un periodo di tempo non superiore ed un altro biennio, previa autorizzazione del Prefetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-26

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