Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 6
Art. 29
In vigore dal 9 nov 1938
I farmacisti, sotto la vigilanza del direttore della farmacia, provvedono alla preparazione e spedizione dei farmaci ed alle altre mansioni di spettanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-29