Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 6

Art. 29

In vigore dal 9 nov 1938
I farmacisti, sotto la vigilanza del direttore della farmacia, provvedono alla preparazione e spedizione dei farmaci ed alle altre mansioni di spettanza.
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Art. 29 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo