Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 8

Art. 32

In vigore dal 9 nov 1938
Allo scopo di assicurare l'assistenza immediata, di regola ad ogni divisione deve essere assegnata una caposala diplomata e assicurata l'assistenza di almeno una infermiera diplomata per ogni 30 malati. Il numero del personale ausiliario di assistenza viene proposto all'amministrazione dal direttore sanitario, in rapporto alle esigenze del servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 32 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo