Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo II

Art. 35

In vigore dal 9 nov 1938
I limiti di età, stabiliti dalle presenti norme per l'ammissione ai concorsi per il personale, s'intendono elevati: a) di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare dorante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; o che abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, a termini dell' del R. decreto 21 ottobre 1937, 2179; b) di quattro anni per i sanitari che risultino iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922. Per gli aspiranti ai posti di assistente, il limite di età è stabilito in anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la causa nazionale e per i decorati al valore militare. Si applicano, altresì, per l'aumento dei limiti di età le disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, circa l'incremento demografico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 35 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo