Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliCapo II

Art. 40

In vigore dal 9 nov 1938
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti dl parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. I concorrenti non devono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione giudicatrice. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-40

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Art. 40 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo