Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedaliSez. 2

Art. 45

Abrogato
In vigore dal 14 ott 1955
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 45 Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. — Testo vigente | Portale Normativo