Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali›Sez. 1
Art. 42
In vigore dal 14 ott 1955
Al concorso pubblico per titoli per il posto di soprintendente, di cui all', possono partecipare:
1° i direttori sanitari in servizio con nomina definitiva, conseguita in seguito a concorso;
2° i professori titolari delle cattedre d'igiene, gli aiuti e gli assistenti alle cattedre medesime, in servizio da sei anni di cui almeno tre di ruolo;
3° i funzionari medici di ruolo del Ministero dell'Interno di grado non inferiore al settimo;
4° gli ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva nei capoluoghi di Provincia con più di 150.000 abitanti;
5° i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano esercitato la professione da almeno 5 anni aventi titoli specifici nei campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera e che non abbiano oltrepassato i 45 anni di età.
Le deliberazioni delle amministrazioni, relative al modo di nomina, alle commissioni giudicatrici ed a tutte le altre modalità di concorso, sono soggette all'approvazione del Prefetto.... Per gli ospedali di cui all'ultimo comma dell', le deliberazioni sono omologate dal Ministro per l'interno.
Note all'articolo
- La L. 10 marzo 1955, n. 97 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti: a) anzianita' di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni; b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera; c) eta' non superiore ai cinquantacinque anni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1631#art-ngp-42